Dal 01/01/2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva, operazioni B2B, cioè Business to Business, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale, operazioni B2C cioè Business to Consumer.
Pertanto, da gennaio 2019 tutti i fornitori sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei confronti del Condominio tramite il Sistema di Interscambio del Fisco (SdI).
Al Condominio, quasi sempre privo di partita I.V.A., è invece sempre attribuito il codice fiscale e viene assimilato a un consumatore finale.
Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/04/2018, da un punto di vista pratico il fornitore del Condominio dovrà compilare la fattura da salvare obbligatoriamente nel formato XML nella seguente maniera:
– inserire il codice fiscale del Condominio nel campo dell’identificativo fiscale del cessionario/committente;
– valorizzare il campo “codice destinatario” inserendo il codice convenzionale “0000000” e lasciare vuoto il campo “PEC destinatario”, esattamente come farebbe per una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato consumatore finale;
– inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI);
– consegnare una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio avendo cura che sia esplicitamente riportato trattasi della copia della fattura trasmessa elettronicamente.
Il Condominio essendo assimilato ad un consumatore finale non è tenuto, quindi, a comunicare un indirizzo PEC ai propri fornitori né tantomeno ad avvalersi di un codice destinatario proprio o di un provider accreditato presso il Sistema di Interscambio.
Nel caso di comunicazione da parte del Condominio di un indirizzo PEC o di un codice destinatario, il fornitore dovrà inserire tali dati degli appositi campi sopra descritti.
Nonostante ciò, si consiglia all’Amministratore, per ovvie esigenze fiscali e gestionali, di utilizzare un indirizzo PEC da comunicare ai propri fornitori o di dotarsi di un codice destinatario rilasciato da un provider accreditato per la ricezione delle fatture elettroniche.
Ad oggi, per gli Amministratori non è possibile accedere alla sezione Fatture e Corrispettive di ogni singolo Condominio in quanto siffatto accesso non risulta essere ancora operativo.
Nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate dovrebbe permettere all’Amministratore di accedere tramite il cassetto fiscale di ogni Condominio alla visione delle fatture elettroniche ricevute in modo che si possa effettuare la riconciliazione con le fatture elettroniche ricevute.