Secondo l’art. 1130 bis del cod. civ. il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata, di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.
Il legislatore enuncia dunque che il rendiconto debba essere composto da:
– un registro di contabilità;
– un riepilogo finanziario;
– una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Inoltre, sempre la norma citata specifica che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possano prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese.
Recentemente la Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civile., ordinanza n. 33038/2018, ha affermato che: “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato”.
Non solo. Ha chiarito che: “allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”.
Tale vizio di annullabilità della delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda proposta dal condomino interessato nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ.
La Corte di Cassazione, inoltre, osserva che nella lettera di convocazione per l’assemblea l’Amministratore aveva avvertito che l’intero carteggio contabile era a disposizione di tutti i condomini per eventuale consultazione, nei giorni di apertura dello studio e previo appuntamento, facendo così corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “l’amministratore del condominio non ha l’obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà”.
Dall’esame della norma e della Giurisprudenza, si può concludere che:
– il rendiconto è annullabile quando non è costituito dal registro contabile, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa;
– non vi è alcun obbligo a carico dell’Amministratore di allegare tutta la documentazione che componga il rendiconto essendo sufficiente la menzione della possibilità di visionare la documentazione presso lo studio del professionista.
È possibile leggere l’Ordinanza al seguente link