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Utilizzo Del Barbecue In Condominio

Per dare una risposta al predetto quesito è necessario partire dal testo dell’art. 844 del cod. civ. rubricato “Immissioni”.

Il primo comma dispone che: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Per immissioni devono intendersi tutte quelle intrusioni di tipo immateriale quale il fumo, il calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti che derivano direttamente o indirettamente dall’attività del proprietario di un fondo e che finiscono per interferire e confliggere in senso deteriore col diritto di proprietà del vicino limitandone o impedendone il legittimo e pieno godimento.

Nell’applicare questa norma, così come espressamente indicato nel secondo comma, l’autorità giudiziaria dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo tener conto della priorità di un determinato uso.

Dall’analisi del citato articolo è dunque consentita l’emissione di fumi purché questi non superino il limite di tollerabilità.

L’accertamento del superamento del limite della tollerabilità è rimesso alla valutazione del giudice il quale, secondo le regole generali, potrà fondare il proprio convincimento non solo su eventuali perizie ma anche su elementi probatori di diversa natura quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni.

Non solo. Nel caso in cui il regolamento condominiale, di naturale contrattuale, o il regolamento comunale prevedessero dei limiti più stringenti rispetto all’art. 844 del cod. civ. dovranno essere rispettate le prescrizioni ivi indicate per poter accendere un barbecue nel giardino condominiale o in quello privato.

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