Secondo quanto stabilisce l’art. 1130, I comma, n. 6 del cod. civ. l’Amministratore deve: “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.
In tale registro, l’Amministratore annoterà per ogni unità immobiliare il nominativo, il codice fiscale la residenza o il domicilio dei proprietari, dei titolari di diritti reali, ad esempio degli usufruttuari o dei titolari dei diritti di abitazione, e dei titolari di diritti personali di godimento, quali ad esempio i conduttori o i comodatari.
Nel caso particolare della locazione, il proprietario dovrà trasmettere all’Amministratore non una copia del contratto di locazione bensì la documentazione attestante l’avvenuta registrazione del medesimo.
Nel registro dell’anagrafe condominiale, per ogni unità immobiliare dovranno essere inseriti dunque tutti i dati identificativi catastali quali il comune, la sezione, il foglio, la particella e il subalterno; le suddette informazioni sono reperibili sia nei rogiti di vendita notarili che nelle visure catastali.
Il registro di anagrafe del condominio deve contenere anche i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio ovverosia tutte le attestazioni e le certificazioni previste dalle normative vigenti.
Si osservi bene che secondo la norma citata ogni variazione dei dati dovrà essere comunicata all’Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Ma vi è di più.
Secondo l’art. 1130, I comma, n. 6 del cod. civ. l’Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, dovrà richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe e decorsi inutilmente trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, acquisirà le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Si evidenzia che la richiesta di informazioni da parte dell’Amministratore di condominio deve limitarsi alla sola comunicazione dei dati da inserire nel registro, senza che vi sia alcuno specifico obbligo in capo ai condomini di allegare atti o copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese.