In merito al vincolo di solidarietà tra proprietario e acquirente, cosa si intende per “anno in corso e quello precedente”?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina delle norme e della giurisprudenza.
Al riguardo l’art. 63, comma 4, delle disp. att. cod. civ., stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Il periodo di riferimento della solidarietà tra venditore e acquirente è dunque “l’anno in corso e quello precedente”; il legislatore con tali espressioni intendeva, dunque, fare riferimento:
– al c.d. anno contabile, ovverosia il periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale;
o
– al c.d. anno solare, ovverosia dal 01/01 al 31/12.
Recentemente la Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’ordinanza n. 7395/2017, ha espressamente statuito che “l’anno, cui fa riferimento l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora post riforma del Condominio comma 4 – deve, peraltro, essere di sicuro inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare”.
Quindi il vincolo di solidarietà tra acquirente e venditore funziona con riferimento all’anno dell’esercizio contabile del condominio di riferimento.
Ne consegue che i debiti vecchi oltre i due anni antecedenti alla data di trasferimento dell’immobile, anche se riportati negli esercizi successivi, non potranno essere imputati all’acquirente.
Si precisa che il termine per calcolare il periodo di cui alla norma il termine iniziale è quello della data dell’atto di trasferimento, quale ad esempio l’atto notarile, il decreto di trasferimento e la sentenza di trasferimento.
È possibile leggere l’Ordinanza al seguente link