Quali sono le funzioni del Consiglio di Condominio? Il Consiglio di Condominio può deliberare sui lavori straordinari?
Il comma 2 dell’art. 1130 bis cod. civ., introdotto dalla Legge n. 220/2012 la c.d. Riforma del Condominio, consente all’Assemblea di nominare, oltre all’Amministratore, un Consiglio di Condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
La stessa norma precisa espressamente che il consiglio di condominio ha “unicamente funzioni consultive e di controllo”.
Il Consiglio di Condominio non può, dunque, esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili, in quanto la maggioranza espressa dal più ristretto collegio è diversa dalla maggioranza effettiva dei partecipanti, su cui poggiano gli artt. 1135, 1136 e 1137 cod. civ. ai fini della costituzione dell’assemblea, nonché della validità e delle impugnazioni delle sue deliberazioni.
La determinazione dell’oggetto delle opere di manutenzione straordinaria, cioè degli elementi costruttivi fondamentali delle stesse nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini, rientrano, pertanto, nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall’art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ.
La Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con l’Ordinanza n. 7484/2019 del 15/03/2019 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale le decisioni del Consiglio di Condominio “sono vincolanti per tutti i condomini – anche dissenzienti – solamente in quanto rimesse alla successiva approvazione, con le maggioranze prescritte, dell’assemblea, le cui funzioni (quale, nella specie l’attribuzione dell’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.) non sono delegabili ad un gruppo di condomini”.
Ne consegue che il Consiglio di Condominio ha solo funzioni consultive e di controllo ed eventuali determinazioni in merito ad opere di manutenzione straordinarie debbano essere sempre rimesse all’approvazione dall’Assemblea di Condominio.
È possibile leggere l’Ordinanza completa al seguente link