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Le Spese Postali E I Relativi Compensi Dell’Amministratore Sono Addebitabili Personalmente

Il potere di addebitare unilateralmente a carico di un Condomino le spese definite personali quali gli oneri per spese postali e i compensi dell’amministratore dovuti in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali rientra tra le attribuzioni dell’assemblea?

Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista normativo il quesito, si deve considerare la fattispecie nell’ambito del secondo comma dell’art. 1123 cod. civ. in base al quale “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

In ogni caso, la valutazione della tipologia delle anzidette spese è apprezzamento esclusivo rimesso al parere del giudice di merito.

Al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto secondo il quale “il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi ” (Cfr. Cass. Sent. n. 9263/1998).

Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., con la Sentenza n. 12573/2019 del 10/05/2019 ha affermato che “La giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede sono nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123, II co. c.c., previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino”.

Ne consegue che gli oneri per spese postali e i compensi dell’amministratore dovuti in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali possano essere imputati contabilmente direttamente al condomino che ne ha tratto utilità in concreto.

È possibile leggere la Sentenza completa al seguente link

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