Il creditore del Condominio, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del Condominio stesso, può procedere all’espropriazione dei crediti del Condominio nei confronti dei singoli Condòmini per i contributi dagli stessi dovuti?
Secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 2740 e 2910 cod. civ. il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può fare espropriare i beni del debitore, inclusi i crediti.
È quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra il Condominio e il singolo Condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali affinché sia legittima l’espropriazione dei crediti vantati dal Condominio verso i singoli Condòmini.
Al riguardo, l’art. 63 Disp. Att. Cod. Civ. prevede che l’Amministratore possa ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in favore del Condominio e contro il singolo Condòmino, per il pagamento dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
Tale disposizione normativa conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra Condominio e singoli Condòmini avente ad oggetto i contributi condominiali.
Con una recentissima Sentenza, la n. 12715 del 14/05/2019, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.».
Ne consegue che il creditore del Condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del Condominio stesso, può procedere all’espropriazione dei crediti del Condominio nei confronti dei singoli Condòmini per i contributi dagli stessi dovuti.
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