Se una persona, transitando a piedi in prossimità di attività commerciali situate all’interno del complesso condominiale, cadesse sul marciapiede del fabbricato per la presenza di cibo, il Condominio dovrà risarcire i danni?
Le norme del codice civile da analizzare sono l’art. 2051, rubricato danno cagionato da cosa in custodia, e l’art. 2043, rubricato risarcimento per fatto illecito.
In materia di danno, l’art. 2051 cod. civ. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, l’art. 2043 cod. civ. prescrive che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In merito al quesito, risulta dunque necessario accertare un omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia del Condominio volti ad evitare l’insorgenza di cause di pericolo ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Bisogna verificare se la presenza del cibo sia da ricondurre:
– a una frequenza di comportamenti da parte dei Condomini;
oppure
– al caso fortuito cioè ad un avvenimento imprevisto ed imprevedibile di un soggetto terzo o di un singolo Condomino.
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 15839/2019 del 12/06/2019, ha confermato la sentenza di condanna di secondo grado al risarcimento dei danni subiti da un passante ritenendo ricorrente la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. a fronte dell’omessa prova del caso fortuito, in quanto il Condominio si era disinteressato totalmente “sulla frequenza di comportamenti di condomini che avevano l’abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni”.
Ne consegue che qualora i Condomini siano soliti gettare del cibo sui marciapiedi dello stabile, il Condominio dovrà rispondere dei danni cagionati ai pedoni ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2043 cod. civ.
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