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Caduta Del Pedone Imprudente Nel Cortile: Nessuna Responsabilità Del Condominio

È responsabile il Condominio della caduta di un pedone nel cortile condominiale?

Secondo l’art. 2051 cod. civ. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Al riguardo, è necessario dunque verificare:

– se da una parte il pedone abbia dato prova del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia cioè se abbia fornito prova delle condizioni di pericolosità del luogo;

– se dall’altra parte il Condominio abbia, invece, dato prova del caso fortuito costituito dalla condotta disattenta del danneggiato.

La norma citata presupponendo, dunque, una responsabilità di tipo oggettivo richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, richiamando la sola scriminante del fortuito per evitare la responsabilità del custode.

In un caso analogo al quesito, la Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con l’Ordinanza n. 18319/2019 del 09/07/2019 ha statuito che “in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. non fosse configurabile, dando continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, mentre ha sottolineato che, in ogni caso, vi fosse un elemento scriminante della responsabilità oggettiva del custode, costituito dalla prova di una condotta imprudente della danneggiata che non aveva posto in essere, essendo pienamente in condizioni di farlo, le dovute cautele nell’uso della cosa”.

Ne consegue che qualora il pedone abbia posto in essere una condotta imprudente, il Condominio non sarà responsabile dei danni subiti in conseguenza della caduta nel cortile condominiale.

È possibile leggere l’Ordinanza completa al seguente link

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