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Stendere I Panni In Condominio: Diritti E Doveri

In Condominio è possibile stendere la propria biancheria all’esterno delle abitazioni?

Prima di adottare un comportamento errato, è bene consultare:

  • il regolamento condominiale;
  • il regolamento di polizia urbana;
  • il codice penale.

In primo luogo, è necessario verificare l’esistenza di eventuali limiti per i panni stesi previsti dal regolamento di condominio.

Il regolamento di condominio potrebbe imporre dei limiti di orario, delle restrizioni quali l’uso di uno stenditoio interno al balcone o l’uso di fili esterni o, addirittura, un divieto categorico e assoluto oltre a delle sanzioni per chi non rispettasse le regole.

Ad esempio, il regolamento del Condominio potrebbe prevedere il divieto di stendere biancheria o altro all’esterno dei balconi e delle finestre in ogni modo visibili dalla strada, ma consentire di stendere all’interno dei balconi o negli spazi appositamente predisposti.

In assenza di regole condominiali, occorre verificare che cosa indica il regolamento comunale di polizia urbana.

Il Comune di Corbetta all’art 6, comma 1, lettera f, del Regolamento di polizia urbana, dispone il divieto di “stendere i panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via dalle ore 09.00 alle ore 19.00”.

Il Comune di Magenta all’art. 14, comma 1, lettera c, del Regolamento di polizia urbana, dispone il divieto di “stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili sul suolo pubblico o su area soggetta a pubblico transito”.

Il Comune di Bareggio all’art. 31, comma 2, del Regolamento di polizia urbana, dispone il divieto di “sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico”.

Qualora non vi siano divieti a stendere i panni contenuti nel regolamento di condominio e in quelli comunali, resta comunque l’obbligo di non arrecare molestie ai vicini di casa.

In nessun caso è possibile stendere i panni se l’acqua proveniente da essi bagna il vicino del piano sottostante.

Si evidenzia che quando lo stillicidio dell’acqua è reiterato nel tempo e non si limita a una sola occasione, si potrebbe incorrere nel reato di getto di cose pericolose di cui all’art. 674 cod. pen.

La suddetta norma prevede che “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

Ne consegue che la presenza di un balcone/finestra implica certamente il diritto di affacciarsi ma non sempre il diritto di stendere la biancheria e mai il diritto di sporcare o bagnare la proprietà sottostante.

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