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Tutti I Condomini Partecipano Alle Spese Di Manutenzione Del Tetto

Il condomino deve concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato seppur non sovrastante nessuna unità immobiliare di sua proprietà esclusiva?

Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina della normativa e della giurisprudenza di riferimento.

Secondo l’art. 1117, comma 1, n. 1, cod. civ. sono oggetto di proprietà comune “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.

E ai sensi dell’art. 1123, comma 1, cod. civ., le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni “sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Quindi, in base al combinato disposto dei suddetti articoli, le parti deputate a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici rientrano per la loro funzione necessaria all’uso collettivo fra le cose comuni le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con l’Ordinanza n. 24927/2019 del 07/10/2019 ha recentemente confermato il seguente principio di diritto secondo il quale “la ripartizione delle spese di manutenzione proporzionate all’uso delle cose comuni o correlate all’utilità che se ne tragga non si giustifica, infatti, con riferimento a quelle parti, come il tetto (o la facciata), che costituiscono le strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e che sono destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata le varie unità immobiliari dell’edificio”.

In sede di riparto delle spese di manutenzione del tetto, pertanto, quel che rileva non è l’appartenenza del tetto ad alcuni o a tutti i condomini quanto la funzione di copertura, ciò significa che non solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare siano tenuti alla relativa spesa.

Ne consegue che tutti i condomini devono partecipare alla manutenzione del tetto dell’edificio condominiale.

È possibile leggere l’ordinanza completa al seguente link

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