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Azione Di Rivendicazione: Legittimati Passivi Sono Tutti I Condomini

In caso di rivendicazione di un immobile sono legittimati passivi il Condominio o tutti i singoli condomini?

Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina della normativa e della giurisprudenza di riferimento.

L’azione di rivendicazione è disciplinata dall’art. 948 cod. civ. secondo tale norma “il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.

L’azione di rivendicazione è caratterizzata da:

– una finalità restitutoria con la quale il proprietario, che non è nel possesso della cosa chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene;

– una natura reale ovvero si rivolge contro chiunque possiede o detiene la cosa.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., con l’Ordinanza n. 26208/2019 del 16/10/2019 ha affermato il seguente principio di diritto “la domanda di un terzo il quale, agendo contro il condominio, si affermi proprietario esclusivo e pretenda di farlo con una domanda mirante al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del bene si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, stante la condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire”.

Ne consegue che in caso di azione di rivendicazione per l’accertamento dell’esclusivo diritto di proprietà su un immobile facente parte del fabbricato condominiale, con richiesta di condanna alla sua restituzione, la causa debba essere instaurata nei confronti di tutti i singoli condomini e non del Condominio.

È possibile leggere l’ordinanza completa al seguente link

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