Il Supercondominio o condominio complesso si realizza quando più edifici hanno materialmente in comune alcuni impianti o servizi ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 cod. civ.
Aspetto peculiare del Supercondominio è, dunque, l’esistenza di diversi corpi di fabbrica che sebbene strutturalmente autonomi siano, al contempo, dotati di beni strumentali destinati al servizio degli stessi.
Per beni strumentali, cioè beni collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascun stabile, si intendono a mero titolo esemplificativo: la portineria, il viale d’ingresso, il cortile, il giardino, l’impianto centralizzato per il riscaldamento, gli impianti idrici e fognari, ecc.
Al Supercondominio trovano applicazione le norme previste per il Condominio, regolato dagli artt. 1117 e seguenti del codice civile, così come espressamente previsto dall’art. 1117 bis cod. civ.
Per quanto concerne la convocazione dell’assemblea del Supercondominio, si distinguono due casi:
1 – qualora i partecipanti siano al massimo sessanta si applicano le regole ordinarie in materia di Condominio, pertanto dovranno essere convocati tutti i singoli proprietari;
2 – qualora i partecipanti siano complessivamente più di sessanta si deve tener conto dell’oggetto della delibera ai sensi dell’art. 67, commi III e IV, disp. att. cod. civ.:
2.1 – per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell’amministratore dovranno essere convocati solo i rappresentanti dei condominii, costoro comunicheranno tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii;
2.2 – per la gestione straordinaria dovranno essere invece convocati tutti i singoli proprietari in quanto trovano applicazione le regole ordinarie in materia di Condominio.