Si devono rimuovere i box realizzati nell’area condominiale adibita a parcheggio dell’edificio condominiale?
I cortili ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio vengono annoverate tra le parti comuni dell’edificio condominiale a norma dell’art. 1117 cod. civ., comma 1, ai punti 1) e 2), fatta salva un’espressa riserva di proprietà a favore di uno o più condomini nel titolo originario di costituzione del condominio.
Secondo l’art. 1102 cod. civ., rubricato “uso della cosa comune”, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè rispetti il duplice divieto:
- di non alterare la destinazione della cosa comune;
- di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Già in passato la Giurisprudenza ha ritenuto che configurasse un abuso agli effetti dell’art. 1102 cod. civ. la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, in quanto impediva agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
In tal senso, la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., n. 5059/2020 del 25/02/2020, ha confermato il seguente principio di diritto secondo il quale “la trasformazione [dei cortili e delle stesse aree destinate a parcheggio], sia pure solo in parte, in un’area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa”.
Ne consegue, pertanto, che debbano essere certamente rimossi i box costruiti nel cortile condominiale.
È possibile leggere l’ordinanza completa al seguente link