Si può sostituire il vecchio cancello condominiale manuale con un cancello automatico?
La funzione del cancello è quella di consentire l’accesso all’interno delle parti comuni dell’edificio spesso destinate a parcheggio di autoveicoli, motoveicoli e biciclette.
La sostituzione di un cancello manuale con un cancello automatico o del solo sistema di automazione non comporta di fatto alcuna alterazione sostanziale, essenziale e funzionale della cosa comune e neppure un cambio di destinazione d’uso, ma piuttosto un uso del bene comune più intenso e proficuo al passo con l’innovazione tecnologica, consentendo altresì una maggiore sicurezza del Condominio.
Tale intervento non rientra nel novero delle innovazioni di cui all’art. 1120 cod. civ. e, pertanto, non richiede la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5, cod. civ., ovverosia una delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
In tal senso, la Sentenza n. 3509/2015 della Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ha ribadito il seguente principio di diritto secondo il quale “in tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l’indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell’assemblea dei condomini, attenendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione”.
La deliberazione, pertanto, sarà valida per l’installazione del cancello automatico o del solo sistema di automazione:
- in prima convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ex 1136, comma 2, cod. civ.
- in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio ex 1136, comma 3, cod. civ.
Inoltre, la spesa per l’automazione del cancello del passo carraio dovrà essere ripartita in base ai millesimi di proprietà ai sensi dell’art. 1123, comma 1, cod. civ., indipendentemente dal possesso e dall’uso di autovetture.
È possibile leggere la sentenza completa al seguente link