A chi spetta sostenere la spesa per la rimozione, in ottemperanza ad ordinanza sindacale, di una canna fumaria realizzata in tubi di cemento-amianto sulla facciata dell’edificio condominiale?
In via generale, l’art. 1123, comma 2, cod. civ., prescrive che “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.
Una canna fumaria potrebbe, pertanto, essere sia un bene comune oppure una pertinenza di un’unica unità immobiliare ove questa sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce.
Al riguardo, si definiscono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” secondo l’art. 817 cod. civ.
Le pertinenze sono dunque regolate dal successivo art. 818 cod. civ. in base al quale “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
Ne deriva che il rapporto pertinenziale termina quando viene meno il vincolo di destinazione gravante sulla pertinenza e ciò si verifica quando:
- il titolare della cosa principale esprime l’intenzione di non servirsi della pertinenza;
- se la cosa principale o la pertinenza si distruggono;
- se la pertinenza non è più atta a svolgere la propria funzione.
La recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., n. 4499/2020 del 20/02/2020, ha confermato il seguente principio di diritto secondo il quale “una volta ravvisato un rapporto di pertinenzialità, a norma dell’art. 817 c.c., tra una canna fumaria ed una porzione di proprietà esclusiva compresa in un edificio condominiale, la cessazione di tale vincolo avviene, invero, unicamente nei limiti dettati dall’art. 818 c.c., ovvero non facendo meramente venir meno il rapporto di connessione materiale con la cosa principale (e cioè mediante l’asportazione parziale dell’impianto ipotizzata dai ricorrenti), quanto elidendo il rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale corrente tra le distinte res”.
Ne consegue che qualora la canna fumaria non sia più collegata alla proprietà esclusiva di una unità immobiliare ma al contempo non sia venuto meno il rapporto economico-giuridico di strumentalità, spetta al solo condomino proprietario di tale unità sostenere la spesa per la rimozione della canna fumaria ordinata dalla pubblica amministrazione.
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