Giungono brutte notizie per i Condomini da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 3 del 04/12/2018 a seguito di richiesta di consulenza giuridica, questo il link
Nello specifico, un’associazione chiedeva delucidazioni in merito all’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% alla fornitura d’energia elettrica per le parti comuni dei condomini – come possano essere l’illuminazione comune, il cancello elettrico, il citofono, gli ascensori, ecc. – ai sensi della disposizione di cui al n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Non solo, domanda se si possa applicare tale aliquota anche nel caso in cui il condominio avesse natura “prevalentemente residenziale”, ovverosia quando nel condominio siano presenti anche delle unità immobiliari con destinazione diversa da quelle abitative come uffici, studi professionali, negozi, ecc.
La risposta data dall’Agenzia delle Entrate si fonda su una interpretazione letterale della norma di cui al n. n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 la quale prevede l’applicazione dell’I.V.A. al 10% alla fornitura di “energia elettrica per uso domestico”.
Inoltre, a sostegno della propria consulenza, menziona la circolare 23 novembre 1998, n. 273/E, che specifica “l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari”.
In più, l’Agenzia delle Entrate menziona, altresì, la circolare n. 82/E del 7 aprile 1999 e la risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004, le quali espongono che “l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.
In base alla normativa e alle circolari suindicate, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la fornitura d’energia elettrica delle parti comuni dei condomini non soddisfa il requisito dell’uso domestico in quanto finalizzata ad essere impiegata in luoghi diversi dall’abitazione, in quanto aree distinte dalle singole abitazioni, e che, pertanto, debba essere applicata l’aliquota I.V.A. al 22%.