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Divieto Di Fumo In Condominio

Si può fumare negli spazi comuni condominiali come possono essere gli androni, i pianerottoli, le scale, gli ascensori, i garage, ecc.?

Questa domanda sorge a seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge n. 3 del 16/01/2003 c.d. Legge Sirchia, in recepimento della direttiva 2014/40/UE, con la quale è stato introdotto il divieto di fumare in tutti gli spazi chiusi pubblici, ad eccezione di aree appositamente dedicate e segnalate.

La suddetta legge non menzionava in maniera esplicita se gli spazi comuni dei condomini siano da annoverare tra le zone precluse ai fumatori o meno.

Per dare una risposta a tale quesito, si deve partire dall’art. 32 della Costituzione che riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo.

Nello specifico, la norma al primo comma sancisce che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Inoltre, l’art. 1102 del cod. civ., grazie al rinvio generale previsto dall’art. 1139 cod. civ., stabilisce che: “Ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

In tal senso si è espresso anche il Ministero della Salute nella nota n. 1105 del 24/01/2005 ove ha affermato che le disposizioni antifumo vadano estese anche alle parti comuni del condominio, per assicurare il diritto alla salute.

In seguito, sempre il Ministero della Salute alla FAQ n. 12 – Fumo Legge 3/2003 “Tutela della salute dei non fumatori” (aggiornata al 11/02/2009) – “è vietato fumare negli spazi comuni del condominio?” precisa che “Il divieto si applica in tutti gli spazi comuni chiusi, come le scale, l’ascensore ecc. Solo le private abitazioni ed i luoghi all’aperto sono esenti dal divieto”; vedi il seguente link

A fronte della suesposta normativa, gli spazi comuni del Condominio non possono essere per nessuna ragione equiparati alle abitazioni private, dove fumare è consentito.

Infatti, gli androni, i pianerottoli, le scale, gli ascensori, i garage possono essere condivisi con diversi soggetti, non solo condomini, ma anche ospiti o persone che transitano in Condominio per ragioni di lavoro quali ad esempio i tecnici per la manutenzione degli impianti, i professionisti, il portiere, il postino, ecc.

La normativa antifumo, in conclusione, deve essere estesa anche alle parti comuni del Condominio per tutelare dal fumo passivo i soggetti non fumatori.

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