A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 220 del 11/12/2012, l’ultimo comma dell’art. 1138 cod. civ. prescrive che “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Al riguardo, cosa si intende per “animale domestico”?
Il legislatore sul punto non è stato chiaro non avendo adottato una definizione scientificamente esatta e giuridicamente sostenibile.
Nel comune sentire nessuno ha dubbi che i cani, i gatti, i canarini, possano rientrare in tale categoria.
Invece, per quanto riguarda gli animali esotici, quali i serpenti, le iguane, i ragni, devono, pertanto, intendersi vietati alla luce della nuova normativa? Sul punto, sorgeranno diversi e numerosi contenzioni.
Il fatto di poter detenere animali domestici non esenta in ogni caso nessuno dal rispettare gli altri condomini e le parti comuni dell’edificio.
Infatti, secondo quanto stabilisce l’art. 2052 cod. civ. “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Non solo. Restano comunque sanzionabili le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano le cose mobili o immobili altrui ai sensi dell’art. 635 cod. pen., in materia di danneggiamento, e dell’art. 639 cod. pen., in ambito di deturpamento o imbrattamento di cose altrui.
Quindi è importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
Il proprietario è tenuto sempre a vigilare sul proprio animale per accertarsi che non provochi danni agli altri né alle strutture; pertanto, si deve evitare di sporcare le parti comuni e nell’eventualità che ciò accada rimediare immediatamente.
Si consiglia di portare sempre con sé paletta e sacchetto per raccogliere le deiezioni.