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Passaggio Di Consegne: L’Amministratore Uscente Ha Obbligo Di Consegnare Tutta La Documentazione

A seguito della cessazione dell’incarico, l’Amministratore uscente è tenuto alla consegna di tutta la documentazione afferente al Condominio?

Per rispondere al suddetto quesito è necessario effettuare una breve disamina delle norme e della giurisprudenza.

Al riguardo, l’art. 1129, comma 8, del cod. civ., rubricato “Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore”, stabilisce che “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Si evidenzia che anche prima della riforma del Condominio, l’obbligo di restituzione, sebbene non fosse previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali in quanto il passaggio di consegne costituisce uno dei momenti più delicati.

Il passaggio di consegne può vedere sovente contrapposte due condotte di comportamento:

– da una parte, un forte interesse di chi subentra nell’incarico di voler entrare il prima possibile in possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito;

– dall’altra, un forte disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale.

Non solo. Un ritardo nel passaggio di consegne potrebbe essere fonte per il condominio di rilevanti danni.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato adempimento del dovere di consegna della documentazione inerente al Condominio rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.

Recentemente in data 08/03/2019 la Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’ordinanza n. 6760/2019 ha ribadito il principio secondo il quale “la semplice messa a disposizione della stessa [documentazione] non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla legge n. 220 del 2012”.

Ne consegue che la semplice messa a disposizione della documentazione non equivale ad una materiale consegna da parte dell’Amministratore uscente.

È possibile leggere l’Ordinanza al seguente link

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