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Invio E Ricezione Dell’avviso Di Convocazione: Decorrenza Del Termine Dilatorio Di Cinque Giorni

Ai fini della regolarità della convocazione, la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo del condomino è di per sé sufficiente oppure è necessario provare da parte del Condominio la ricezione dell’atto da parte del destinatario?

Ai sensi dell’art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. “l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.

La suesposta norma enuncia il principio che ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare.

Al riguardo, la giurisprudenza afferma la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.

In più, qualifica l’avviso di convocazione quale atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.

Le convocazioni assembleari, pertanto, essendo atti unilaterali recettizi rinvengono la propria disciplina nell’art. 1335 cod. civ., norma che prevede una presunzione di conoscenza degli atti “nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

La conoscenza dell’atto, pertanto, è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.

Recentemente la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con la sentenza n. 8275/2019 del 25/03/2019 ha ribadito che la presunzione di conoscenza da parte del destinatario assente “coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi”.

Non solo. Ha affermato che: “dal pervenimento dello stesso (convocazione di assemblea) decorre un termine dilatorio meramente condizionante la validità della deliberazione, la quale ultima soltanto potrà essere impugnata in giudizio, previa ulteriore comunicazione di essa”.

Ne consegue che qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata in caso di mancata consegna per assenza del condomino:

– il termine di presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale;

– l’onere della prova a carico dell’Amministratore riguarda solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario.

È possibile leggere la sentenza al seguente link

 

 

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