Si può sostare per un breve periodo con il proprio motoveicolo nel cortile condominiale?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina delle norme e della giurisprudenza.
Al riguardo l’art. 1102, comma 1, cod. civ., rubricato “Uso della cosa comune”, prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Secondo un’interpretazione giurisprudenziale consolidata in tema di condominio negli edifici, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di:
– alterarne la destinazione;
– di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
In merito al parcheggio di un’autovettura per lunghi periodi, consistente nella stabile occupazione di una porzione di cortile, il giudice di legittimità aveva stabilito che tale condotta configurasse un abuso (Cfr. Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640).
In ordine alla sosta dei motoveicoli, la Corte di Cassazione, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 7618/2019 del 18/03/2019 ha affermato recentemente che “l’art 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.
Ne consegue che è vietato sostare con il proprio motoveicolo nel cortile condominiale anche solo per un breve periodo.
È possibile leggere l’Ordinanza completa al seguente link