Un Condomino può realizzare dei varchi nella recinzione posta sul confine tra il Condominio e un adiacente terreno di sua proprietà esclusiva per poter collegare le sue proprietà?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina della normativa e della giurisprudenza di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1102, comma 1, cod. civ. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Secondo un’interpretazione giurisprudenziale consolidata, l’uso della cosa comune da parte di un condomino a vantaggio di un bene di sua proprietà esclusiva, estranea al condominio, costituisce abuso ed è, pertanto, non consentita:
– quando alteri la destinazione del bene comune,
– quando crei un pregiudizio agli altri condomini.
Al riguardo, il Giudice di legittimità aveva stabilito che costituisse abuso l’aver creato “senza il necessario consenso degli altri condomini, un varco nella recinzione del cortile condominiale al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune, delimitato dalla recinzione, ad un immobile limitrofo, estraneo al condominio e di proprietà esclusiva del condomino, venendo, così, a costituire a favore del bene estraneo alla comunione ed in pregiudizio degli altri condomini e della cosa comune una servitù di passaggio” (Cfr. Cass. 24243/2008).
La Corte di Cassazione, Sez. II civ. , con l’Ordinanza n. 5132/2019 del 21/02/2019 ha recentemente confermato che “l’esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall’art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini”.
Ne consegue che è vietato al Condomino aprire dei varchi nella recinzione condominiale per creare un accesso diretto dalla sua proprietà facente parte del Condominio ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà in quanto verrebbe così a crearsi una servitù di passaggio sulla cosa comune, fatto salvo il consenso di tutti i condomini.
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