Si può realizzare un negozio con autonomo accesso attraverso una scala esterna di muratura?
In Condominio vige il generale divieto di modificare la destinazione abitativa degli appartamenti senza il dovuto rispetto delle maggioranze assembleari richieste dalle disposizioni normative e regolamentari
Le suesposte opere realizzano delle alterazioni all’estetica ed alla simmetria del fabbricato e, pertanto, devono essere ascritte alla categoria delle innovazioni ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. con la necessità delle conseguenti autorizzazioni condominiali a mezzo assemblea.
L’art. 1120 cod. civ. prevede che i Condomini con la maggioranza indicata dal V comma dell’art. 1136 cod. civ. – ovverosia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio – possano disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Le innovazioni si caratterizzano:
– sotto il profilo oggettivo, in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione;
– sotto il profilo soggettivo, per gli interessi collettivi di una maggioranza qualificata espressi con una deliberazione dell’assemblea.
In una recente Ordinanza, la n. 15265/2019 del 05/06/2019, la Cassazione in un caso analogo ha affermato che “si realizza un mutamento di destinazione che incide sulla fruizione del bene e riverbera soggettivamente sull’interesse collettivo a mantenere o meno le destinazioni originarie delle varie unità di cui è composto il condominio e che giustifica pertanto il passaggio attraverso la deliberazione assembleare”.
Ne consegue che in caso di trasformazione di una casa in un negozio, con autonomo accesso attraverso la scala esterna di muratura, la mancata delibera assembleare ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. non può essere surrogata dall’autorizzazione amministrativa rilasciata dall’ente pubblico
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