Il cortile che funge da copertura ai box ubicati nel piano seminterrato è da considerarsi un lastrico solare?
Ai fini della ripartizione delle spese per la riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva, si deve fare riferimento all’art. 1125 cod. civ.
La citata norma prescrive che “le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
In un caso analogo la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14511/2019 del 28/05/2019, ha stabilito che “non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 cod. civ. (nel presupposto dell’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ.”.
Specificando che l’art. 1125 cod. civ. “accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, 2° co., cod. civ.”
Ne consegue che l’usura della pavimentazione del cortile comune deve essere imputata alla collettività dei condomini ed il relativo danno ripartito in base al criterio di cui all’art. 1125 cod. civ.
È possibile leggere la Sentenza completa al seguente link