skip to Main Content
340 0692945 info@studioamministrazionestabili.it
I.V.A. Al 4% Per L’installazione Di Ascensori In Condominio Finalizzati All’abbattimento Delle Barriere Architettoniche

Nel caso che l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa sia effettuata nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, quale aliquota I.V.A. deve essere applicata?

Con la risposta n. 18 del 24/07/2019 alla richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tale ambito.

In caso di appalto di opere finalizzate al superamento e/o eliminazione di barriere architettoniche, si deve fare riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4 % le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Trattasi, infatti, di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Nella specifica ipotesi di installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica dunque l’aliquota IVA del 4% ai sensi del citato numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nell’ambito degli interventi relativi agli ascensori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota I.V.A. al 4% quando:

– si progetta, assembla e si installa un ascensore in un edificio che ne sia privo,

oppure

– si smantella un ascensore non accessibile o difficilmente accessibile e se ne installa uno completamente accessibile alle persone con disabilità motorie e sensoriali.

È possibile leggere la risposta dell’Agenzia delle Entrate completa al seguente link

Back To Top