Il condomino del piano sottostante/sovrastante può lamentarsi dei latrati del cane del vicino di casa?
Ai sensi dell’art. 659 cod. pen., rubricato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.
Per la configurabilità del reato è necessario:
– che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica,
– che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. III pen., con la Sentenza n. 17811/2019, ha confermato il principio di diritto secondo il quale “la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sè insufficienti le lamentele di una o più singole persone”.
Ne consegue che è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Quindi in assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, il proprietario del cane non risponderà del reato di cui all’art. 659 cod. pen.
È possibile leggere la Sentenza completa al seguente link