È possibile trasformare il giardino condominiale in parcheggio?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina delle norme e della giurisprudenza.
L’art. 1220 cod. civ., rubricato innovazioni, al comma 2, numero 2), prevede che “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 [Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio] possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto le opere e gli interventi previsti per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio”.
In senso tecnico-giuridico, per innovazione deve intendersi non qualsiasi mutamento o modifica della cosa comune ma solamente quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’ordinanza n. 10077/2019 del 10/04/2019 ha stabilito che “la trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione della nuova destinazione dell’area a parcheggio, costituisce innovazione, che come tale dev’essere assoggettata al regime previsto dall’art. 1120 c.c. “.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 1220 cod. civ. è possibile trasformare il giardino comune in parcheggio con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
È possibile leggere l’Ordinanza completa al seguente link