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Esonero Dalle Spese Condominiali Per Il Condomino Che Non Sia Costruttore-venditore

La clausola prevista dal regolamento condominiale, che esonera un condomino dal pagamento degli oneri condominiali su tutte le unità immobiliari di sua proprietà rimaste invendute, è vessatoria?

Una siffatta clausola è da considerarsi vessatoria in ragione della durata illimitata dell’esonero dalle spese condominiali e in ragione della posizione di consumatore del Condominio?

Ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo, si considerano vessatorie nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista le clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione delle spese, l’art. 1123 primo comma, cod. civ. prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

La Cassazione ha più volte ribadito che “le norme del Codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di natura personale” (ex plurimis, Cass. 07/07/2016, n. 16321; Cass. 24/06/2001, n. 10086).

A tal proposito, la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con la Sentenza n. 19832/20191 del 23/07/2019, in un caso simile al quesito, ha escluso la vessatorietà della clausola in quanto il soggetto beneficiario dell’esonero dalle spese “non è il soggetto che ha venduto gli immobili”.

Ne consegue che la clausola del regolamento di condominio che esonera un condomino dalle spese non è da considerarsi vessatoria purché essa non sia a favore dello stesso costruttore-venditore.

È possibile leggere la Sentenza completa al seguente link

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