Il sottoscala rientra tra le parti comuni dell’edificio condominiale in quanto proiezione delle scale?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina della normativa e della giurisprudenza di riferimento.
Secondo l’art. 1117, comma 1, n. 1, cod. civ. sono oggetto di proprietà comune “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.
Ai sensi del citato articolo è, pertanto, pacifico ritenere che il sottoscala debba rientrare tra le parti comuni dell’edificio condominiale in quanto proiezione delle scale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. II civ., con l’Ordinanza n. 22442/2019 del 09/09/2019 ha recentemente confermato il seguente principio di diritto che “al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto”.
Non solo. Ha affermato che “se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni”.
Ne consegue che in assenza del titolo contrario idoneo a superare la condominialità del sottoscala quest’ultimo debba ritenersi un bene comune.
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