Il Condominio deve risarcire i danni patiti da un condomino in conseguenza di una caduta occorsa sulle scale del fabbricato, rese scivolose da una sostanza liquida?
Per rispondere al suddetto quesito è necessaria una breve disamina della normativa e della giurisprudenza di riferimento.
Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La circostanza che la vittima non si sia avveduta di una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisce per il proprietario della cosa dannosa un “caso fortuito” che, come tale, risulta idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 cod. civ.
In un caso analogo, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 26258/2019 del 16/10/2019 ha confermato il seguente principio di diritto secondo il quale “in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento”.
Ne consegue che qualora la condotta del condomino consistita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibile e questa abbia rappresentato l’unica causa del danno, il Condominio sarà esonerato da ogni responsabilità risarcitoria.
È possibile leggere l’Ordinanza completa al seguente link