Perché il condomino deve pagare le spese condominiali?
Per rispondere a tale quesito si devono analizzare gli artt. 1118 e 1123 cod. civ. che regolano il rapporto tra la proprietà esclusiva, la comproprietà delle parti comuni e il conseguente obbligo di contribuire alle spese condominiali.
Il legislatore stabilisce espressamente l’obbligo di contribuire alle spese condominiali proprio all’art. 1118, comma 3, cod. civ. secondo il quale “Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali”.
Il criterio di ripartizione delle spese è, invece, disciplinato dal successivo art. 1123 cod. civ. e nello specifico:
– comma 1) “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”;
– comma 2) “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”;
– comma 3) “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità”.
L’elemento logico sotteso a tali disposizioni è dunque che il godimento dei beni comuni risulta essere inscindibile dal godimento delle parti private; pertanto, il condomino non può sottrarsi dal pagamento degli oneri per la conservazione delle parti comuni pro quota.
Nel condominio si realizza, infatti, uno stato di comunione forzosa, necessaria e permanente, destinata a perdurare fino a quando sussiste il carattere di accessorietà delle cose comuni alle proprietà esclusive.
Ne consegue che il singolo condomino acquistando la proprietà dell’unità immobiliare acquisisce in automatico anche una quota delle parti comuni ed è tenuto quindi a contribuire alle relative spese ai sensi degli artt. 1118 e 1123 cod. civ.