È possibile l’installazione di un ascensore esterno per l’abbattimento delle barriere architettoniche in violazione delle distanze dalle vedute?
Per rispondere a tale quesito si devono analizzare congiuntamente gli artt. 2 e 3 della legge n. 13/1989 e l’art. 907 cod. civ.
L’art. 2, comma 2, della legge n. 13/1989, stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche devono essere “approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.
Al riguardo, l’art. 1120, comma 2, n. 2), cod. civ. prevede che i condomini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 [con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio] possano disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”.
Il successivo art. 3 della legge n. 13/1989 precisa che le opere e le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica:
comma 1 – “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati”;
comma 2 – “è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”.
L’art. 907 cod. civ. che disciplina la distanza delle costruzioni dalle vedute prescrive che “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri”.
La Corte di Cassazione, Sez. II civ., con la Sentenza n. 30838/2019 del 26/11/2019 ha affermato il seguente principio di diritto secondo il quale “il richiamo contenuto nell’art. 3, comma 2, ai “fabbricati alieni” impone di escludere che la disposizione stessa possa trovare applicazione in ambito condominiale. Difetta, dunque, nel caso di specie, il presupposto di fatto per l’operatività della richiamata disposizione di cui all’art. 907 c.c., e cioè l’altruità del fabbricato dal quale si esercita la veduta che si intende tutelare”.
Viene, dunque, stabilito che la disposizione dell’art. 907 cod. civ. non possa ritenersi applicabile all’ipotesi in cui venga in rilievo non un fabbricato distinto da quello comune ma una unità immobiliare ubicata nell’edificio comune.
Ne consegue, pertanto, che si potrà installare un ascensore esterno al fabbricato per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche in caso di riduzione della veduta di un altro condomino.
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