1) Quali sono le maggioranze necessarie per nominare il nuovo amministratore di condominio?
Per la nomina e revoca dell’amministratore è sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.
2) È obbligatorio nominare un amministratore di condominio?
L’assemblea di condominio è obbligata a nominare un amministratore se i condomini sono nove a prescindere dalle quote millesimali di ciascuno.
Fino ad otto condomini, invece, il condominio può fare a meno dell’amministratore e, in tal caso, gli atti di gestione verranno posti in essere da tutti i proprietari.
3) Quali requisiti deve avere l’amministratore di condominio?
L’amministratore deve rispondere ai seguenti requisiti:
- deve godere dei diritti civili,
- non deve essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni latro delitto non colposo per la quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere interdetto o inabilitato;
- non deve essere iscritto nell’elenco dei protesti cambiari;
- deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria;
- deve aver frequentato un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore;
- deve svolgere attività di formazione periodica, di almeno 15 ore all’anno, in materia di amministrazione condominiale.
4) L’amministratore deve essere assicurato?
L’assemblea di condominio può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è sempre tenuto ad adeguare i massimali della polizza assicurativa nel caso di lavori straordinari deliberati dall’assemblea durante il proprio incarico.
5) Ogni quanto va convocata l'assemblea?
L’assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del rendiconto annuale, la nomina, la conferma e/o la revoca dell’amministratore e l’approvazione del preventivo delle spese per il nuovo anno.
Le assemblee straordinarie sono convocate, invece, ogni volta che via sia la necessità di decidere su questioni particolari.