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REGOLAMENTO (UE) 2016/679 c.d. G.D.P.R. (General data protection regulation):

Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

  1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato,

nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

  1. a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  2. b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
  3. c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
  4. d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del

trattamento o da terzi;

  1. e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
  2. f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
  3. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del

trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

  1. a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale

periodo;

  1. b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al

diritto alla portabilità dei dati;

  1. c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

  1. d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  2. e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la

conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze

della mancata comunicazione di tali dati;

  1. f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

  1. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

  1. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

 

Art. 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

  1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le

seguenti informazioni:

  1. a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  2. b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
  3. c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
  4. d) le categorie di dati personali in questione;
  5. e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
  6. f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie

adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

  1. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti

informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:

  1. a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale

periodo;

  1. b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del

trattamento o da terzi;

  1. c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

  1. d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prima della revoca;

  1. e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  2. f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al

pubblico;

  1. g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

  1. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
  2. a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione

delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

  1. b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della

prima comunicazione all’interessato; oppure

  1. c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
  2. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale

diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

  1. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
  2. a) l’interessato dispone già delle informazioni;
  3. b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il

trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le

condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del

presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale

trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i

legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

  1. c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è

soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato;

oppure

  1. d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

 

Art. 15 – Diritto di accesso dell’interessato

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti

informazioni:

  1. a) le finalità del trattamento;
  2. b) le categorie di dati personali in questione;
  3. c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

  1. d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati

per determinare tale periodo;

  1. e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

  1. f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  2. g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  3. h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

  1. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il

diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

  1. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie

richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi

amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

  1. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

 

Art. 16 – Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

 

Art. 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

  1. c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo

prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

  1. d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  2. e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  3. f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
  4. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,

tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare

qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

  1. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
  2. a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  3. b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse

oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

  1. c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h)

e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

  1. d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente

all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di

pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

  1. e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

 

Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una

delle seguenti ipotesi:

  1. a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
  2. b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l’utilizzo;

  1. c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

  1. d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

  1. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,

soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione

o di uno Stato membro.

  1. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del

trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

 

Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento

comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

 

Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati

  1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

  1. a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2,

lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

  1. b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
  2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente

fattibile.

  1. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non

si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

  1. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

 

Art. 21 – Diritto di opposizione

  1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la

profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

  1. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

  1. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più

oggetto di trattamento per tali finalità.

  1. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente

e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.

  1. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato

può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

  1. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,

paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

 

Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

  1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
  2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
  3. a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
  4. b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa

altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

  1. c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
  2. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti,

le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del

trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

  1. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9,

paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure

adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

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